Statuto Associazione
«RISE UP»
TITOLO I — Costituzione, denominazione e sede
Art. 1 — Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un’associazione senza scopo di lucro denominata:
“RISE UP APS – Ente del Terzo Settore”,
di seguito denominata “Associazione” o “APS”.
L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e si impegna all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Art. 2 — Sede
L’Associazione ha sede legale in Via Motta Visconti n. 104, 00135 Roma (RM).
Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie e operative senza modifica statutaria.
Art. 3 — Durata
La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente statuto.
TITOLO II — Finalità e attività
Art. 4 — Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
L’Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando principalmente in favore dei propri associati e di terzi.
È apartitica, aconfessionale e indipendente.
Art. 5 — Attività di interesse generale
Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:
- interventi e servizi sociali
- educazione, istruzione e formazione
- attività culturali e artistiche
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
- promozione della legalità, della pace e dei diritti umani
Art. 6 — Attività diverse
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
TITOLO III — Soci
Art. 7 — Soci
Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione.
Categorie:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
È esclusa ogni forma di discriminazione.
Art. 8 — Ammissione
L’ammissione avviene su domanda scritta e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve motivare eventuali dinieghi.
Art. 9 — Diritti dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti, tra cui:
- partecipare alla vita associativa
- votare in Assemblea
- accedere ai documenti sociali
- candidarsi alle cariche associative
Art. 10 — Doveri dei soci
I soci sono tenuti a:
- rispettare lo statuto e i regolamenti
- versare la quota associativa annuale (pari a €10)
- collaborare alle attività associative
Art. 11 — Perdita della qualifica di socio
La qualifica si perde per:
- recesso volontario
- mancato pagamento della quota
- esclusione per gravi motivi
È sempre garantito il diritto di difesa.
TITOLO IV — Organi sociali
Art. 12 — Organi
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
Art. 13 — Assemblea dei soci
È l’organo sovrano dell’Associazione e:
- approva il bilancio
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo
- delibera modifiche statutarie
- definisce gli indirizzi generali
Ogni socio ha diritto a un voto.
Art. 14 — Consiglio Direttivo
È composto da 6 membri, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.
Compiti principali:
- attuare le deliberazioni dell’Assemblea
- predisporre il bilancio
- gestire ammissioni ed esclusioni
- coordinare le attività
- amministrare risorse e patrimonio
- adottare regolamenti interni
Le cariche sono gratuite (salvo rimborsi spese).
Art. 15 — Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.
Compiti:
- rappresentanza legale
- convocazione e presidenza degli organi
- esecuzione delle delibere
- gestione dei rapporti istituzionali
- adozione di provvedimenti urgenti
TITOLO V — Patrimonio e bilancio
Art. 16 — Patrimonio
È costituito da:
- quote associative
- contributi pubblici e privati
- contributi da eventi
Art. 17 — Divieto di distribuzione degli utili
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
Art. 18 — Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 30 aprile di ogni anno.
Il bilancio deve essere:
- redatto secondo normativa
- approvato dall’Assemblea
- depositato nel RUNTS
TITOLO VI — Scioglimento
Art. 19 — Scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe, previo parere del RUNTS.
TITOLO VII — Norme finali
Art. 20 — Rinvio
Per quanto non previsto, si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e la normativa vigente.
Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il 2 marzo 2026.
Lo statuto dell’associazione RISE UP è stato registrato in data 20 aprile 2026 presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente.
