Statuto Associazione
«RISE UP»

TITOLO I — Costituzione, denominazione e sede

Art. 1 — Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un’associazione senza scopo di lucro denominata:

“RISE UP APS – Ente del Terzo Settore”,
di seguito denominata “Associazione” o “APS”.

L’Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e si impegna all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 — Sede

L’Associazione ha sede legale in Via Motta Visconti n. 104, 00135 Roma (RM).
Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie e operative senza modifica statutaria.

Art. 3 — Durata

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato secondo le modalità previste dal presente statuto.

 

TITOLO II — Finalità e attività

Art. 4 — Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L’Associazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando principalmente in favore dei propri associati e di terzi.

È apartitica, aconfessionale e indipendente.

Art. 5 — Attività di interesse generale

Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

  • interventi e servizi sociali
  • educazione, istruzione e formazione
  • attività culturali e artistiche
  • tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
  • promozione della legalità, della pace e dei diritti umani

Art. 6 — Attività diverse

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

 

TITOLO III — Soci

Art. 7 — Soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione.

Categorie:

  • Soci fondatori
  • Soci ordinari

È esclusa ogni forma di discriminazione.

Art. 8 — Ammissione

L’ammissione avviene su domanda scritta e previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve motivare eventuali dinieghi.

Art. 9 — Diritti dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti, tra cui:

  • partecipare alla vita associativa
  • votare in Assemblea
  • accedere ai documenti sociali
  • candidarsi alle cariche associative

Art. 10 — Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

  • rispettare lo statuto e i regolamenti
  • versare la quota associativa annuale (pari a €10)
  • collaborare alle attività associative

Art. 11 — Perdita della qualifica di socio

La qualifica si perde per:

  • recesso volontario
  • mancato pagamento della quota
  • esclusione per gravi motivi

È sempre garantito il diritto di difesa.

 

TITOLO IV — Organi sociali

Art. 12 — Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. Assemblea dei soci
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente

Art. 13 — Assemblea dei soci

È l’organo sovrano dell’Associazione e:

  • approva il bilancio
  • elegge e revoca il Consiglio Direttivo
  • delibera modifiche statutarie
  • definisce gli indirizzi generali

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 14 — Consiglio Direttivo

È composto da 6 membri, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile.

Compiti principali:

  • attuare le deliberazioni dell’Assemblea
  • predisporre il bilancio
  • gestire ammissioni ed esclusioni
  • coordinare le attività
  • amministrare risorse e patrimonio
  • adottare regolamenti interni

Le cariche sono gratuite (salvo rimborsi spese).

Art. 15 — Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione.

Compiti:

  • rappresentanza legale
  • convocazione e presidenza degli organi
  • esecuzione delle delibere
  • gestione dei rapporti istituzionali
  • adozione di provvedimenti urgenti

 

TITOLO V — Patrimonio e bilancio

Art. 16 — Patrimonio

È costituito da:

  • quote associative
  • contributi pubblici e privati
  • contributi da eventi

Art. 17 — Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 18 — Bilancio

L’esercizio sociale si chiude il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio deve essere:

  • redatto secondo normativa
  • approvato dall’Assemblea
  • depositato nel RUNTS

 

TITOLO VI — Scioglimento

Art. 19 — Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe, previo parere del RUNTS.

 

TITOLO VII — Norme finali

Art. 20 — Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e la normativa vigente.

 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il 2 marzo 2026.

Lo statuto dell’associazione RISE UP è stato registrato in data 20 aprile 2026 presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa vigente.

Logo

RISE UP APS

Via Motta Visconti 104, 00135, Roma

Information icon

Abbiamo bisogno del vostro consenso per caricare le traduzioni

Per tradurre i contenuti del sito web utilizziamo un servizio di terze parti che potrebbe raccogliere dati sulla vostra attività. Si prega di rivedere i dettagli nell'informativa sulla privacy e accettare il servizio per vedere le traduzioni.